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Venerdì 27/02/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.

Scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito: imposta di registro dovuta solo "in caso d’uso"



L’Agenzia recepisce l’orientamento delle Sezioni Unite sulla tassazione della ricognizione di debito non autenticata.

Con Risposta n. 52 del 25 febbraio l'Agenzia delle Entrate interviene nuovamente sul regime fiscale applicabile alla scrittura privata non autenticata contenente una ricognizione di debito, recependo l’orientamento espresso dalle Corte di Cassazione - Sezioni Unite con la sentenza n. 7682 del 2023, successivamente confermato dalla stessa Corte di Cassazione (sentenze n. 34869/2023, n. 16208/2024 e n. 16254/2024).

L’Amministrazione finanziaria chiarisce che la scrittura privata non autenticata avente natura meramente ricognitiva di una situazione debitoria già certa, non comportando una nuova obbligazione né una prestazione a contenuto patrimoniale, non rientra tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso.
Conseguentemente, tale atto è soggetto a imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro esclusivamente “in caso d’uso”, ai sensi dell’articolo 4 della Tariffa, Parte seconda, allegata al Testo unico dell’imposta di registro (TUR).

Resta ferma, tuttavia, l'applicazione dell'imposta nella misura di 200 euro in caso di registrazione volontaria della scrittura privata non autenticata, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1 e 8 del TUR e dell'articolo 4, della Tariffa, Parte seconda.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

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