Giovedì 30/04/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
Con la Sentenza n. 50 del 13 aprile 2026, la Corte Costituzionale si è pronunciata sull’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’efficacia, nel processo tributario, della sentenza penale irrevocabile di assoluzione.
La norma riconosce efficacia di giudicato, nel processo tributario, alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento con le formule “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, rafforzando così la posizione del contribuente anche nel contenzioso fiscale.
La Corte ha ritenuto legittima la scelta del legislatore di superare, in questi casi, il tradizionale principio del “doppio binario” tra processo penale e tributario. Tuttavia, ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, individuando due rilevanti eccezioni al principio di vincolatività del giudicato penale nel giudizio tributario: