Martedì 18/06/2024
a cura di Studio Valter Franco
A seguito di diffusione di notizie da parte di Associazioni di Categoria si è aumentata la confusione sull’argomento, in quanto vengono utilizzati termini sullo stile “a livello interpretativo si ritiene che ricadano nell’esenzione iva anche le prestazioni di medicina estetica”.
Se vado a ricercare il termine chirurgia estetica il rimando è agli interventi di rinoplastica, blefaroplastica, genioplastica, otoplastica, liftingh, lipofilling, zigomi, mastoplastica, mastopessi, addominoplastica, liposuzione e non anche alla medicina estetica; nelle faq del sistema tessera sanitaria è riportato che vanno comunicate anche le spese relative agli interventi e trattamenti estetici con il codice IC (link alla comunicazione della Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica).
Ad aggiungere che il D.L. 30.03.2023 n. 34 ha abrogato la limitazione per gli odontoiatri di agire solo al terzo medio inferiore del volto stabilendo che possano esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del volto; il testo dell’articolo 2 della legge 409/1985 così come sopra modificato, risulta essere il seguente: “Formano un oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi e alla terapia delle malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione e alle riabilitazioni odontoiatriche. Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all’esercizio della loro professione e possono esercitare l’attività di medicina estetica non invasiva o meno invasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso.”
Qualche associazione di categoria indica peraltro che anche lo sbiancamento dei denti, non inserito in una più complessa prestazione odontoiatrica, si ritiene possa costituire una prestazione estetica, ma questo aspetto direi di lasciarlo alla valutazione dell’odontoiatra.
Ad oggi, quindi, le prestazioni di chirurgia – medicina estetica possono essere riassuntivamente disciplinate fiscalmente come segue:
1 |
Con prescrizione di altro medico (diverso da quello che esegue la prestazione) attestante le finalità terapeutiche e cioè che tali prestazioni sono volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica |
Esenzione iva articolo 10 c.1 n. 18 DPR 633/72 - |
2 |
Senza la prescrizione di cui sopra |
Iva al 22% |
Fattura emessa nei confronti di privati |
Fattura emessa nei confronti, ipotesi, di un ente non commerciale o di una società |
Fattura “cartacea” con iva 22% (senza marca da bollo che viene applicata nel caso di operazioni esenti iva) |
Fattura elettronica con aliquota 22% con invio allo SDI – eventualmente con ritenuta di acconto se dovuta |