Giovedì 12/03/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
Con la Risposta a interpello n. 66 del 5 marzo l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale dei compensi percepiti da un artista non residente per prestazioni artistiche svolte nel territorio dello Stato.
Il caso riguarda un cantante lirico residente all’estero che ha stipulato un contratto con un teatro italiano per alcune rappresentazioni. Il compenso è stato pagato con applicazione della ritenuta del 30% da parte del teatro, in qualità di sostituto d’imposta. L’artista riteneva che, in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni con il proprio Stato di residenza, tali redditi dovessero essere tassati esclusivamente all’estero e che quindi la ritenuta applicata in Italia fosse rimborsabile.
Prestazioni artistiche in Italia e territorialità del reddito
L’Agenzia ricorda che, secondo quanto previsto dal TUIR, i compensi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo svolte nel territorio dello Stato si considerano prodotti in Italia. Pertanto, quando le prestazioni artistiche sono effettuate nel nostro Paese, i relativi compensi generano redditi di lavoro autonomo imponibili in Italia e i sostituti d’imposta devono applicare una ritenuta a titolo d’imposta del 30%.
La Convenzione contro le doppie imposizioni, inoltre, attribuisce una potestà impositiva concorrente sia allo Stato di residenza sia allo Stato in cui la prestazione è svolta. Di conseguenza, se la Convenzione preserva la potestà impositiva dell’Italia, non è possibile ottenere il rimborso delle ritenute applicate, mentre l’eventuale doppia imposizione dovrà essere risolta dallo Stato di residenza del contribuente.