Venerdì 27/03/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
E' approdata in Gazzetta Ufficiale la Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge 11 marzo 2026, n. 34). Il provvedimento, che contiene diverse misure per sostenere le PMI, entrerà in vigore il prossimo 7 aprile.
Con l’articolo 1 il legislatore reintroduce, per il triennio 2026-2028, un regime di sospensione d’imposta sugli utili destinati al finanziamento delle reti d’impresa, con l’obiettivo di favorire gli investimenti comuni e rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese.
L’agevolazione riguarda le imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi del Dl n. 5/2009 e consiste nella non concorrenza al reddito d’impresa degli utili accantonati a riserva e destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare. Tali somme devono essere impiegate entro l’esercizio successivo per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete, che deve essere preventivamente asseverato da organismi rappresentativi dell’associazionismo imprenditoriale (o, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con apposito decreto).
La detassazione opera entro il limite di 1 milione di euro annui per impresa ed è subordinata al rispetto di specifici vincoli: la riserva deve essere mantenuta e utilizzata esclusivamente per le finalità previste (salvo la copertura di perdite), e il beneficio viene meno in caso di utilizzo improprio o di cessazione dell’adesione alla rete. Sulla corretta applicazione della misura vigilano l’Agenzia delle Entrate e gli organismi di asseverazione, con possibilità di recupero delle agevolazioni indebitamente fruite.
Sono previste inoltre alcune condizioni e limiti di carattere operativo. L’agevolazione non spetta alle reti dotate di soggettività giuridica ed è fruibile esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi. Ai fini del calcolo degli acconti per il periodo d’imposta successivo, occorre assumere come riferimento l’imposta che sarebbe stata dovuta in assenza del beneficio, senza tener conto dell’agevolazione.
La misura è soggetta a un plafond complessivo di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, con modalità attuative demandate a un decreto ministeriale da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.