Mercoledì 20/05/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
La piena operatività della Riforma del Terzo Settore ha trasformato radicalmente la natura del bilancio per le organizzazioni non profit.
Con la definitiva soppressione dell’Anagrafe unica delle ONLUS, la trasparenza finanziaria e l'accountability sono diventate i veri pilastri su cui si misura la legittimità e la stabilità degli Enti del Terzo Settore (ETS).
Il bilancio d’esercizio non è più un mero adempimento formale destinato alla sola platea interna dei soci, ma un documento pubblico a tutti gli effetti, accessibile da istituzioni, finanziatori e cittadini attraverso la piattaforma del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Navigare correttamente nel percorso che va dalla redazione all'approvazione, fino al deposito telematico, richiede una governance impeccabile e il rispetto rigoroso di una precisa cronoprogrammazione.
Il percorso della trasparenza: dal Consiglio Direttivo all’Assemblea
L’iter che conduce all’approvazione del bilancio è scandito da passaggi giuridici obbligatori.
Il primo attore di questo processo è l’organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo), a cui spetta il compito istituzionale di predisporre la bozza del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa.
Una volta redatto, il documento deve essere trasmesso all’organo di controllo interno e al revisore legale dei conti (laddove nominati per il superamento dei limiti dimensionali previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore). Questa trasmissione deve avvenire con congruo anticipo – generalmente almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea – per consentire ai controllori di redigere la propria relazione annuale.
Successivamente, il bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede sociale o tramite canali digitali idonei.
La convocazione dell'organo sovrano, l'Assemblea dei soci, rappresenta il momento apicale della democrazia interna. Di norma, la stragrande maggioranza degli statuti prevede che l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio debba riunirsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Per gli enti che seguono l’anno solare (con chiusura al 31 dicembre), il termine ultimo per l’approvazione assembleare coincide quindi con il 30 aprile.
Fanno eccezione rari casi di enti con strutture organizzative particolarmente complesse o con esercizi non coincidenti con l'anno solare, per i quali lo statuto può prevedere un termine più ampio, comunque non superiore a centottanta giorni.
I modelli ministeriali e la scelta dello schema contabile
La flessibilità del passato ha ceduto il passo a una rigida standardizzazione.
Gli ETS sono tenuti ad adottare i modelli di bilancio definiti dal Decreto Ministeriale 39/2020. La scelta dello schema contabile non è arbitraria, ma strettamente ancorata a parametri dimensionali e giuridici: