Giovedì 04/06/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
In caso di cessioni a catena intracomunitarie, il numero IVA comunicato dall'operatore intermedio determina quale cessione sia imponibile e quale esente nel paese di partenza.
Le operazioni a catena nell'Unione europea, disciplinate dall’articolo 36-bis della direttiva Iva, tornano al centro dell'attenzione fiscale: secondo la più recente prassi dell'Agenzia delle Entrate (Risposta n. 111/2026), il numero di identificazione IVA comunicato dall'operatore intermedio al proprio cedente è l'elemento decisivo per stabilire a quale cessione venga imputato il trasporto intracomunitario.
La disciplina delle cessioni a catena in ambito IVA
Nelle operazioni a catena, in cui una merce viene ceduta da un fornitore a un operatore intermedio e da questi all'acquirente finale, il trasporto fisico del bene può essere imputato soltanto a una delle due cessioni. La normativa europea, recepita nell'ordinamento italiano nell’articolo 41-ter del Dl n. 331/1993, stabilisce che sia imputato alla prima cessione se l'operatore intermedio agisce come cedente, ovvero alla seconda se agisce come acquirente.
Il criterio discriminante è l'identificazione IVA: se l'operatore intermedio comunica al cedente un numero IVA rilasciato da uno Stato membro diverso da quello di partenza del bene, la prima cessione è considerata intracomunitaria e quindi non imponibile nello Stato di origine, mentre la seconda cessione diventa una vendita interna nello Stato di destinazione.