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Lunedì 28/04/2025
a cura di AteneoWeb S.r.l.

Cassazione: l'irregolarità dell'accesso domiciliare non invalida l'accertamento penale



Con la Sentenza n. 9140 del 5 marzo 2025 la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha statuito che la mancanza o l'irregolarità formale dell'autorizzazione all'accesso domiciliare, di cui all'art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, pur potendo essere ritenuta causa di invalidità dell'accertamento fiscale, non riverbera i propri effetti sull'accertamento del fatto di reato, posto che all'accesso domiciliare, per la sua natura di attività amministrativa, non è applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per le attività di polizia giudiziaria.
Pertanto, eventuali irregolarità formali dell'autorizzazione all'accesso domiciliare non si ripercuotono nemmeno sugli atti compiuti in sede di accertamento e sull'utilizzazione, nella sede processuale, dei dati da essi desumibili.

In ogni caso, conclude la Cassazione, gli elementi raccolti durante gli accessi, le ispezioni e le verifiche compiute dalla Guardia di Finanza per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette sono sempre utilizzabili quale notitia criminis, in quanto a tali attività non è applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per l'operato della polizia giudiziaria, sicché la mancanza o l'irregolarità formale dell'autorizzazione, se è causa di invalidità dell'accertamento fiscale, non riverbera i suoi effetti sull'accertamento penale.


Fonte: https://www.cortedicassazione.it

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