Giovedì 19/03/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
La recente pronuncia della Cassazione (Sentenza n. 5638 del 12 marzo 2026) ha stabilito che il professionista che si limita a trasmettere telematicamente le dichiarazioni dei redditi di una società, senza averle materialmente redatte, può essere sanzionato per concorso nelle violazioni tributarie del cliente se è anche tenutario della contabilità.
In pratica, anche quando il commercialista non ha materialmente commesso la violazione, non ha redatto la dichiarazione infedele e non ha tratto alcun vantaggio personale, la sua responsabilità viene comunque riconosciuta se ha accesso alla contabilità.
La sentenza ha suscitato preoccupazione e critiche tra i professionisti che si occupano della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali per conto dei clienti, perché amplia in modo significativo i confini della responsabilità.
Per il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, si tratta di un segnale preoccupante, che richiede "un urgente intervento legislativo che chiarisca i confini della responsabilità professionale del consulente tributario, distinguendo nettamente tra: