Mercoledì 28/10/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, con la sentenza n. 588 del 3 luglio 2026, affronta il tema dei requisiti per accedere all’agevolazione “prima casa” in presenza di un altro immobile già posseduto nello stesso Comune.
Il possesso di un altro immobile nello stesso Comune non esclude automaticamente il diritto all’agevolazione “prima casa”, se il bene è oggettivamente inidoneo all’uso abitativo per ragioni non imputabili al proprietario. È quanto stabilito dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, nella Sentenza n. 588 del 3 luglio 2026, che ha accolto l’appello di un contribuente, riconoscendogli il diritto al beneficio fiscale e al rimborso della maggiore imposta di registro versata.
Nel caso esaminato, la documentazione fotografica prodotta ha evidenziato che l’immobile già posseduto dal contribuente era materialmente inaccessibile, poiché separato dalla strada pubblica da un corso d’acqua. Tale condizione, probabilmente riconducibile a eventi alluvionali e comunque non imputabile al proprietario, impediva l’effettiva utilizzabilità abitativa del bene.
La Corte ha inoltre rilevato che il degrado e lo stato di abbandono dell’immobile non potevano essere ricondotti a una volontaria incuria del contribuente.
Ai fini dell’agevolazione, assume quindi rilievo l’effettiva idoneità dell’immobile all’uso abitativo, piuttosto che la sua classificazione catastale. Su questa base, i giudici hanno confermato il diritto del contribuente a beneficiare dell’agevolazione “prima casa” e hanno riconosciuto il rimborso della maggiore imposta di registro versata.